CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1999
SOMMARIO: 1. Il caso 2. Introduzione – 3. Il campo di applicazione della Convenzione di Ginevra del 1999
- – Un cliente Cinese chiede una tutela urgente, ha noleggiato una nave (trasposto petrolchimici) battente bandiera di Hong
Concluso il trasporto non è stato restituito al cliente né il residuo della spesa per la cambusa (bunker), né i componenti meccanici di ricambio (spare parts), totale del credito richiesto in restituzione, 350.000,00 euro). Si scopre attraverso il sistema AIS che la nave era in navigazione in acque italiane, presso Genova, che diventa così Corte competente per il sequestro, sequestro che viene notificato dalla Guardia Costiera, Autorità portuale. L’attività è finalizzata a indurre il debitore ad un rapido pagamento del totale della somma o della maggior parte di essa per non avere la nave sequestrata per un lungo periodo.
- . – I l sequestro conservativo di nave rappresenta principalmente uno strumento del creditore il quale rimane spesso senza titolo esecutivo e si vede costretto ad utilizzare questa misura per assicurare la realizzazione del suo credito impedendo al debitore di compiere atti dispositivi capaci di diminuire la consistenza del proprio patrimonio. Nei crediti marittimi si fa spesso riferimento all’impedimento della partenza della nave del debitore che rimane bloccata al porto
- Il primo testo internazionale che ha portato all’unificazione delle norme sull’istituto del sequestro conservativo delle navi di mare è stata la Convenzione di Bruxelles del 1952 redatta su iniziativa del Comité Maritime
La Convenzione di Bruxelles seguendo il modello anglosassone permette il sequestro conservativo della nave solamente per determinati crediti marittimi ed alla condizione che essi siano strettamente collegati con la nave sequestrata ed inoltre gravano il proprietario della nave sia al momento della nascita del credito che al momento in cui il sequestro conservativo venga effettuato.
Eccezionalmente e con limitazioni, è permesso anche il sequestro conservativo della “sister ship” come anche della nave che sia passata all’atto del sequestro ad un terzo.
La nuova Convenzione adottata il 12 marzo 1999 sul sequestro conservativo di navi, è entrata in vigore il 14 Settembre 2011. Tuttavia, fino ad oggi la maggioranza degli Stati con importante traffico marittimo sono rimasti alla applicazione delle norme della Convenzione del 1952.
La nuova Convenzione racchiude norme che sanciscono l’ambito di applicazione in modo ampiamente piu esteso da quanto statuiva la norma dell’art. 2 della Convenzione del 1952. Precisamente, secondo quanto stabilito dagli artt. 2 §1 e 8 §1 della nuova Convenzione, la Corte di uno Stato contraente puo ordinare il sequestro di una nave oppure la revoca dello stesso indipendentemente dal fatto che la nave appartenesse ad uno Stato contraente oppure no.
Il sequestro conservativo viene ordinato anche se nella clausola avente giurisdizione o nella clausola compromissoria fosse stato accordato diversamente è cioè che il reclamo verrebbe portato davanti alla Corte di uno Stato diverso da quello dove il sequestro è stato eseguito e sarebbe deciso secondo le norme di quello Stato (art. 2 §3).
La Convenzione di Ginevra del 1999 racchiude una ampia lista di definizioni e di termini utilizzati, con tutte le necessarie integrazioni rispetto alla Convenzione del 1952.
Oltre al termine ‘detention’ la nuova Convenzione si riferisce anche alla ‘restriction on removal’ per offrire soluzioni a legislazioni che non pre- vedono nelle loro norme il fermo di nave e per includere anche lo svilup- po avvenuto nel diritto anglosassone con la “Mareva Injunction” “Freezing Orders” delle Civil Procedure Rules 1999 19.
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