Prevalenza delle condizioni indicate sul retro del titolo, o dei decreti integrativi (e peggiorativi) del ministero?

Commento a Sentenza n. 251/2020 pubbl. il 26/05/2020 RG n. 1615/2019

Il Tribunale di Mantova, da ragione al risparmiatore.

ABSTRACT: si è ribadito il perimetro di validità del dictum delle pronunce di seguito citate in ordine al fatto che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione (retro del buono) non puo far ritenere che l’accordo negoziale, in cui l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli, prevale quanto indicato sul retro del buono (mediamente il 40 / 50% in più di quanto liquidato da Poste).

Il risparmiatore otteneva un decreto ingiuntivo calcolato sulle condizioni contrattuali indicate sul retro del buono.

Poste Italiane svolgeva opposizione (eccependo fra l’altro carenza di legittimazione passiva, eccezione non accolta).

Poste Italiane contestava l’applicabilità delle condizioni stampigliate a tergo del titolo per la quantificazione degli interessi, (come richiamate da controparte) invocando invece la previsione di cui al D.M. 13/6/1986.

L’art. 173 dell’allora vigente codice postale già richiamato sopra prevedeva che le variazioni del tasso d’interesse di buoni postali fruttiferi, potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi.

A parere della Corte di cassazione diversa soluzione deve raggiungersi nel caso ad essa sottoposto, analogo al presente, in cui l’emissione del titolo sia successiva al decreto modificativo dei tassi di interesse: “Cio, tuttavia, non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando – come accaduto nella fattispecie in esame – in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si e quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”.

La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti puo allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non puo far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni1.

Tale posizione – per lo specifico caso in esame – è stata invero indirettamente confermata da altra recente pronuncia resa dalla Cassazione a sezioni unite sul tema2.

Parliamo di Giurisprudenza in evoluzione che non risparmia sorprese, sia nei giudizi di merito che di legittimità.

A parere degli scriventi, tuttavia, vista la notevole differenza nel calcolo degli importi, (stiamo parlando, per buoni degli anni 87/92 di almeno il 40/50% in meno, come liquidazione “proposta” da Poste, rispetto al calcolo effettuato secondo l’accordo negoziale (retro del titolo), vale la pena affrontare il Giudizio, anche per la rapidità con la quale si puo ottenere un decreto ingiuntivo, spesso immediatamente esecutivo (in considerazione della natura del credito).

 

1 Sez. U, Sentenza n. 13979 del 15/06/2007

2 Sez. U – , Sentenza n. 3963 del 11/02/2019

 

To know more, kindly contact:

Alberto Bardini

Sabrina Pangrazio

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy