Il diritto di ritenzione si sostanzia nel diritto che sorge in capo ad un creditore di trattenere presso di se (e ottenerne la proprietà) di un bene oggetto della proprietà altrui fino al momento in cui il suo credito non venga soddisfatto (art 2756 c.c.).

Il carattere eccezionale del diritto di ritenzione non ne preclude l’estesa previsione normativa: esso infatti non è utilizzato solamente in caso di prestazione d’opera, bensì anche ad autotutela in caso di diritti reali di godimento (usufrutto o enfiteusi) o di garanzia (pegno). Tuttavia, l’applicazione di questo diritto è evidentemente limitata all’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.

Tale credito può essere rappresentato dalle fatture sui lavori/servizi svolte sull’imbarcazione.

Mentre in “civil law” il diritto di ritenzione viene principalmente interpretato come un diritto reale, quindi utile all’incentivo del soddisfacimento del credito da parte del debitore tramite il trattenimento del bene, la sua natura nell’universo “common law” ed in diritto cinese è composita. Si tratta spesso di una sovrapposizione di una duplice funzione del diritto di ritenzione: oltre alla ambito reale di applicazione, in entrambi i sistemi giuridici lo ius retentionis infatti si concretizza in causa di prelazione sul credito. (Nell’ordinamento cinese, la lettera dell’art. 237 della “Legge” nell’ordinamento cinese infatti prescrive che “il debitore può chiedere che il titolare del diritto di ritenzione eserciti tale diritto alla scadenza del termine per l’adempimento del debito: qualora il diritto di ritenzione non sia da questo esercitato, il debitore può chiedere al Tribunale Popolare la vendita o la vendita all’asta del bene oggetto di ritenzione).

Un esempio di concreto utilizzo del diritto di ritenzione concerne con la sua applicazione pratica nel mondo della navigazione.
Si veda il seguente caso specifico : una società offre prestazioni e sostiene spese per il rimessaggio di un’imbarcazione intestata ad un altra società. La società emette delle fatture, tuttavia il pagamento del credito non avviene o avviene solo in maniera parziale.

La società prestatrice di servizi ritiene l’imbarcazione presso di se esercitando il diritto di ritenzione, inoltre invia alla società debitrice la notifica di intimazione al pagamento di quanto dovuto con l’obiettivo di procedere alla vendita del pegno (art. 2978 – 2979 c.c.). La natura reale del diritto di ritenzione si pone come presupposto per lo sviluppo di forme di autotutela più ampie.

In conclusione, si notino gli importanti risvolti pratici che questo diritto mantiene dalle sue radici nel diritto romano fino ad oggi. La versatilità che lo caratterizza permette di vederne applicazione in situazioni giuridiche molto diverse tra di loro e ne fa un precetto importante per l’autotutela da situazioni patrimoniali aleatorie.

Nel mondo di “common law” attraverso la figura dei “bona vacantia” si può giungere parimenti alle medesime conclusioni.

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Alberto Bardini

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