ABSTRACT : Si riporta un caso di illegittima segnalazione nei confronti del ricorrente, legale rappresentante e procuratore alle vendite di una società di attività cantieristica/navale, da parte di un istituto bancario. Si chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non, derivante dall’illegittima segnalazione.
Il ricorrente riceveva una raccomandata comunicante il mancato pagamento di un saldo, in cui si segnalava l’eventuale risoluzione del contratto e l’avvio della procedura di segnalazione presso la CAI (Centrale d’allarme interbancaria) alla scadenza del termine di 4 giorni.
Nonostante l’attivazione immediata del ricorrente nella diffida a procedere della Banca, il ricorrente apprende da questa che la procedura di attivazione era già stata avviata per mezzo di agenzia esterna.
L’illegittimità della segnalazione è successivamente confermata dalla Banca attraverso l’accoglimento del reclamo proposto dal ricorrente.
Nel caso di mancato accoglimento si può procedere con un ricorso urgente al Giudice, ex art 700 c.p.c. (Italian Civil Procedure Code).
La Banca procede alla cancellazione della segnalazione.
Il ricorrente sperimenta una serie di conseguenze negative dall’illegittima segnalazione, sia come persona fisica che come persona giuridica. Egli, mediatore creditizio da parte di enti esterni, si vede infatti in conseguenza dell’illecita segnalazione revocato il mandato. Il ricorrente subisce oltre a danni in ambito patrimoniale, conseguenti all’impossibilità di accesso al credito e dal “vulnus” alla sua credibilità bancaria, anche un danno al nome e all’onorabilità della sua persona.
Il danno patrimoniale, derivato dalle obbligazioni accessorie di buona fede del rapporto contrattuale, risulta da stabilirsi secondo precisi criteri risarcitori che verificano la contrazione del reddito (danno emergente) e la perdita di guadagno (lucro cessante).
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la Banca non segue i nuovi orientamenti circa le procedure di segnalazione illecita (ovvero una particolare prudenza e indagini sulla solvibilità del persona da segnalare) provocando la lesione dell’immagine, dell’onore, della reputazione del ricorrente. Si propone il riconoscimento del diritto al risarcimento, anche in assenza di una prova oggettiva, derivante dal danno “in re ipsa” causato dall’omissione da parte dall’istituto bancario delle cautele ed attenzioni necessarie che il caso impone.
Il consolidarsi della giurisprudenza in materia stabilisce che la normativa sulla centrale rischi della Banca non si sottrae alle normative sui diritti della personalità (trattamento dati personali e diritto all’immagine). Il caso si configura quindi all’interno della fattispecie ex art. 2050 c.c. per cui la risarcibilità del danno non patrimoniale va intesa in forma di riparazione. I danni vanno liquidati in via equitativa attraverso il prudente apprezzamento del giudice.
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