La legge di conversione 165/2021 ha apportato alcune interessanti modifiche agli articoli 1 e 3 del DL 127/2021 reativamente al controllo delle certificazioni verdi sui luoghi di lavoro.
La prima interessante modifica è quella che prevede la possibilità per i lavoratori pubblici e privati di presentare una richiesta scritta al datore di lavoro con la quale gli stessi, dichiarino la loro disponibilità a fornire copia del Green Pass in corso di validità al responsabile del trattamento ed essere quindi esonerati dall’obbligo di controlli giornalieri.
Segue a tale richiesta la successiva consegna della certificazione verde in busta chiusa al soggetto autorizzato al trattamento ed il tutto conservato a norma degli artt. 32-34 del GDPR.
Diretta conseguenza di quanto appena indicato sarà la necessità di provvedere ad una nuova modifica della documentazione privacy e nello specifico alla modifica del registro trattamenti in cui andrà annotato il nuovo trattamento posto in essere.
Altra novità riguarda il particolare caso di scadenza green pass durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, casistica quantomai singolare ed alla quale non seguono le sanzioni previste dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9 del Dl 52/2021. E’ bene chiarire che in questo caso il lavoratore ha diritto a rimanere sul luogo di lavoro ed esente da controlli solo per il tempo strettamente necessario al completamento del turno.
Le modifiche illustrate non hanno trovato tuttavia l’accordo del Garante Privacy che con provvedimento del 13 Dicembre 2021 ha evidenziato i notevoli rischi connessi a tali semplificazioni in relazione all’acquisizione della copia della certificazione verde specialmente nei contesti lavorativi evidenziando che la mancata verifica quotidiana della validità del green pass potrebbe determinare l’elusione della finalità di sanità pubblica.
Per saperne di più, si prega di contattare: